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Gli Addetti Anticendio - Formazione, Nomina e Compiti

 martedì 23 agosto 2022 La Redazione

Secondo l'art. 46 del D.Lgs. 81/08, uno dei principali obblighi per il datore di lavoro è rappresentato dall'adozione di idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 18 del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro:

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;

b) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio;

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

I compiti dell'addetto sono a carattere di prevenzione ed in questo caso dovrà:

  • svolgere attività di prevenzione incendi analizzando le fasi del processo lavorativo più a rischio;
  • verficare e intervenire, se necessario, sul comportamento dei colleghi,
  • verificare e controllare l'integrità e la regolarità delle attrezzature antincendio;
  • verificare che la segnaletica antincendio sia esposta in maniera chiara e visibile.

e di lotta anticendio e pertanto dovrà:

  • avvisare dell'emergenza in atto e recarsi sul posto e valutarne l'entità;
  • intervenire utilizzando estintori se l'emergenza è di bassa entità;
  • nel caso in cui non riesca a domare l'incendio, deve avviare e coordinare la procedura di evacuazione;
  • avvisare gli addetti alle chiamate di emergenza e i soccorsi esterni;
  • disattivare eventuali valvole di gas o interruttori elettrici a rischio;
  • isolare la zona per circoscrivere l'emergenza;
  • verificare che tutto il personale sia giunto nel punto di ritrovo;
  • supportare i soccorsi esterni fornendo tutte le informazioni;
  • segnalare la fine dell'emergenza quando il pericolo scompare;
  • accertarsi della sicurezza degli impianti e dei locali e chiedere la ripresa dell'attività.

OBBLIGO PIANO DI EMERGENZA E PLANIMETRIE D'EVACUAZIONEIl 

4 ottobre 2022, entra in vigore il D.M. 2/9/21 "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

QUALI NOVITÀ INTRODUCE IL NUOVO D. M. 2/9/21 IN TEMA DI PIANO DI EMERGENZA?

Il nuovo D.M. 2/9/21, all'art. 2 prevede che il datore di lavoro predisponga il piano di emergenza e organizzi la prova di evacuazione antincendio nei seguenti casi:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori
  • luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I del D. P. R. 151/2011 (Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi)
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.

Si può evincere che, il D.M. 2/9/21 introduce l'obbligo di redazione del piano di emergenza per una terza categoria di attività prima non prevista, ovvero i "luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero di lavoratori".

Questa stessa categoria di aziende dovrà anche prevedere lo svolgimento di una prova di evacuazione, con cadenza almeno annuale.